È dovuta esclusivamente l’imposta catastale, pari all’1%, qualora siano gli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti (CD) a acquistare il fondo agricolo di cui sono soci affittuari. A tal fine, però, è necessario che il terreno venga coltivato direttamente per cinque anni dagli acquirenti, pena la decadenza dal beneficio stesso.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 491 del 25 novembre 2019. Il caso in esame riguardava alcuni soci, coltivatori di un terreno agricolo, che intendevano acquistare personalmente l’appezzamento.
L'art. 2, co. 4-bis, del D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni in L. n. 25/2010, stabilisce che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (CD) ed imprenditori agricoli professionali (IAP), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%.
I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i soggetti qualificati come imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) ovvero coltivatori diretti (CD), acquirenti uti singuli di un terreno condotto in locazione dalla società agricola semplice di cui sono soci, possono applicare la norma agevolativa per le piccole proprietà contadine prevista dall'art. 2, co. 4-bis, del D.L. n. 194/2009, a patto che gli stessi acquirenti continuino a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.
Il parere dell’Amministrazione Finanziaria è in linea con quanto già chiarito con la risoluzione n. 279 del 4 luglio 2008. In tale sede, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che in ipotesi di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, ad una società di persone esercente attività agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, affinché i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sarà, pertanto, necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo.
In conclusione, l'affitto a favore di una società agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC (piccola proprietà contadina), effettuato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.
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