Trasferimento fittizio, fallimento in Italia
Pubblicato il 13 aprile 2010
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 8426 depositata lo scorso 9 aprile 2010, hanno rigettato il ricorso presentato da un uomo contro il provvedimento con cui la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato il fallimento di una Srl, con sede in Romania, di cui lui era legale rappresentante.
Il ricorrente, nel corso del giudizio, aveva più volte eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano stante il trasferimento, già da diverso tempo, della sede della Srl in Romania. I giudici di merito, tuttavia, avevano rilevato, in fase istruttoria, che tale trasferimento era fittizio in quanto determinato da ragioni esclusivamente fiscali. Lo stesso ricorrente, in sede di interpello, aveva riconosciuto che le cessioni di quote e le nomine degli amministratori erano false e che gli amministratori stranieri coinvolti erano dei prestanomi ai quali erano stati pagati dei soldi per sottoscrivere gli atti.
Ciò posto, il centro d'interessi e l'attività d'impresa della Srl erano da considerare in Italia e, conseguentemente, la giurisdizione sul fallimento della stessa non poteva spettare che al giudice italiano.