Trasferimento e licenziamento, intervento della Cassazione

Pubblicato il 17 dicembre 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21712 depositata il 4 dicembre 2012, interviene in merito al licenziamento di due lavoratori per giustificato motivo oggettivo per il verificarsi, secondo il datore di lavoro, di un calo di fatturato e dopo che i due dipendenti avevano rifiutato il trasferimento ad una sede di lavoro molto distante da quella in cui prestavano servizio, che avrebbe causato un peggioramento delle loro condizioni di vita da un punto di vista economico e familiare.

La Corte, nella decisione in esame, sottolinea che il datore di lavoro non aveva provato che il calo di lavoro fosse effettivo e non contingente e che, dalle relazioni di bilancio dell'anno precedente, non risulta in maniera specifica che il calo riguardasse l'attività del magazzino, reparto al quale i due dipendenti erano addetti.

Per quanto riguarda il trasferimento e il conseguente rifiuto i giudici, nel richiamare l'art. 1227, comma 2, del Codice civile che prevede l'obbligo di cooperazione, specificano che nell'ambito dell'ordinaria diligenza possono essere comprese solo quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi e sacrifici per il lavoratore.

E' rigettato così il ricorso del datore del lavoro, affermata l'inefficacia del licenziamento e disposto il reintegro nel posto di lavoro.

Recenti interventi di Cassazione sulla legittimità dei trasferimenti si trovano nelle sentenze n. 5780/2012 e n. 4709/2012.
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