Con il pronto ordini n. 156 del 24 novembre 2015, il Cndcec spiega che un iscritto nella sezione B dell'Albo non può svolgere l'attività di trasferimento delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata, ex lege 133/2008.
La particolare procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di Srl, stabilita con la legge citata, prevede il richiamo all'art 31, comma 2-quater, della legge 340/2000.
E' tale richiamo ad ammettere gli iscritti agli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali tra i soggetti idonei al ruolo di intermediari nella procedura citata.
Tuttavia, in virtù del Dlgs 139/2005, le disposizioni in argomento sono applicabili solo agli iscritti della sezione A dell'albo dei commercialisti ed esperti contabili.
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