La valutazione del trasferimento di sede di una società madre da uno Stato Ue ad un altro, ai fini della tassazione dei dividendi della società figlia italiana, è trattata dall’agenzia delle Entrate nella risposta n. 380/2019.
In sostanza, la corresponsione di dividendi dalla società italiana alla controllante estera potrà beneficiare del regime di esenzione da ritenuta come previsto dall’Accordo tra Unione Europea e la Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale del 26/10/2004, modificato dal Protocollo 27/05/2015.
Una società madre con sede in Lussemburgo, che controlla una società italiana, si trasferisce in Svizzera senza che avvenga alcun scioglimento o liquidazione, quindi, in continuità giuridica. La società italiana fa presente che distribuisce gli utili in base alla Direttiva Ue, avvalendosi dell’esenzione dal pagamento delle tasse sui dividendi, prevista in caso di partecipazione di almeno il 25% del capitale per un periodo ininterrotto di almeno due anni.
L’agenzia delle Entrate ricorda che nella fattispecie rappresentata è presente il profilo di continuità giuridica nel trasferimento di sede dal Lussemburgo alla Svizzera, che assicura la relativa continuità del periodo di possesso.
Infatti, secondo l’articolo 9 dell’Accordo tra Ue e Svizzera i dividendi corrisposti dalla società figlia alla società madre non sono soggetti a tassazione nello Stato d’origine, a condizione che la controllante detenga direttamente almeno il 25% del capitale della controllata per almeno due anni.
Pertanto, la società italiana può continuare a beneficiare dell’esenzione da ritenuta sui dividendi, nel presupposto della sussistenza degli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti nel detto Accordo.
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