Il trasferimento del lavoratore dipendente adottato in violazione dell’art. 2103 c.c. non legittima in via automatica il lavoratore al rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.
L’assunto viene ribadito da due pronunce della Corte di Cassazione che, riprendendo gli orientamenti ormai consolidati in materia, individua i parametri per la corretta valutazione del bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35, 36 e 41 della Carta Costituzionale.
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