Trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale: limiti e condizioni

Pubblicato il 13 settembre 2024

Con la risposta all'interpello n. 180 del 12 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate analizza i limiti relativi alla cessione e alla compensazione del credito IVA trimestrale nell’ambito del consolidato fiscale.

Precisamente, l’Agenzia chiarisce che una società che aderisce alla tassazione di gruppo non può trasferire al consolidato fiscale tutti i crediti IVA trimestrali esposti nel modello TR.

NOTA BENE: Solo i crediti chiesti a rimborso possono essere ceduti alla consolidante, mentre quelli chiesti in compensazione rimangono esclusi.

Questo chiarimento si inserisce in un quadro normativo che prevede la possibilità di trasferire crediti d'imposta al consolidato fiscale solo se sussistono i requisiti per il rimborso, come stabilito dall'articolo 117 del TUIR.

La distinzione tra crediti IVA cedibili (solo quelli chiesti a rimborso) e crediti non cedibili (quelli chiesti in compensazione) è, quindi, centrale per comprendere i limiti del consolidato fiscale in materia di gestione dei crediti IVA.

Cessione del credito IVA trimestrale nel consolidato fiscale, limiti del Modello IVA TR

L'istante è una società consolidata che opera prevalentemente nel settore delle esportazioni e delle operazioni intracomunitarie, generando circa il 70% dei ricavi fuori dall'Italia.

Dal 2021, aderisce al regime di tassazione di gruppo ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR, e si trova spesso in una posizione di credito IVA, essendo un esportatore abituale.

La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se può trasferire il proprio credito IVA trimestrale alla consolidante, facendo riferimento al Decreto Crescita (art. 12-sexies, Dl n. 34/2019), il quale ha esteso la possibilità di cedere a terzi anche i crediti IVA trimestrali, originariamente riservata ai soli crediti derivanti dalla dichiarazione annuale.

NOTA BENE: La modifica legislativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, consentendo la libera cessione a terzi dei crediti IVA esposti nel modello TR a partire dal primo trimestre del 2020. Di fatto, operando una sostanziale equiparazione del credito IVA annuale con quello formatosi nelle liquidazioni trimestrale,

Tuttavia, l'istante evidenzia un limite tecnico: l'assenza nel modello IVA TR di un campo dedicato alla cessione del credito alla consolidante, che impedisce operativamente l'attuazione di tale trasferimento. Infatti, sebbene, la normativa preveda la possibilità di cedere i crediti IVA trimestrali, il modello IVA TR non consente di farlo, limitando così l’applicabilità della normativa nel consolidato fiscale.

Impossibilità di cessione del credito IVA trimestrale nel regime del consolidato fiscale

Nella risposta ad interpello n. 180 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce i limiti normativi riguardanti la cessione del credito IVA trimestrale all'interno del regime di consolidato fiscale.

In primo luogo, si ricorda che il consolidato fiscale è un regime opzionale che permette alle società di un gruppo di determinare in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica dei redditi imponibili o delle perdite fiscali delle società partecipanti al consolidato. Questo sistema, previsto dagli articoli 117 e seguenti del TUIR (DPR n. 917/1986), permette anche il trasferimento di alcuni crediti d’imposta alla consolidante per la compensazione con l’IRES. Tuttavia, vi sono regole precise su quali crediti possono essere trasferiti.

In particolare, la normativa richiamata dalla società istante, l’articolo 12-sexies del Decreto Crescita (DL n. 34/2019), ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA di cedere a terzi i crediti IVA maturati su base trimestrale, ampliando una facoltà precedentemente riservata ai soli crediti risultanti dalla dichiarazione annuale. La modifica normativa ha permesso, dal 1° gennaio 2020, di cedere i crediti IVA trimestrali, ma solo a condizione che questi siano stati chiesti a rimborso.

NOTA BENE: La possibilità di cessione dei crediti infrannuali non riguarda, infatti, tutti i crediti esposti nel modello IVA TR, ma esclusivamente quelli per cui è stata richiesta la restituzione in denaro, escludendo i crediti utilizzati in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, sottolinea che il regime del consolidato fiscale prevede che le società partecipanti possano trasferire alla consolidante solo i crediti d’imposta fino a un massimo pari all’IRES risultante dalla dichiarazione del consolidato, e in ogni caso per un importo non superiore a 2 milioni di euro, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022. Questo trasferimento di crediti è regolato dall'articolo 117 del TUIR e dalle norme successive, che specificano come tale cessione riguardi solo i crediti utilizzabili in compensazione.

Tali crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento dell’IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito.

Le modalità e i limiti per l’utilizzo dei crediti trasferiti dalle società partecipanti al consolidato, come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del DM del 2018, sono stati approfonditi dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi. Riferendosi a precedenti risposte e risoluzioni (n. 191/2019, n. 133/2021, risoluzione n. 45/2022, risposte n. 543/2022 e n. 220/2023), l’Agenzia conferma che la cessione dei crediti IVA trimestrali è possibile solo se questi sono stati chiesti a rimborso.

Nel caso specifico, la società istante non aveva richiesto il rimborso dei crediti IVA trimestrali, ma li aveva utilizzati in compensazione, il che ha reso impossibile la cessione alla consolidante. L'Agenzia chiarisce inoltre che, sebbene il modello IVA TR permetta la richiesta di compensazione o rimborso, non prevede un campo specifico per il trasferimento dei crediti in compensazione alla consolidante.

In sintesi, solo i crediti IVA chiesti a rimborso possono essere trasferiti alla consolidante nel regime del consolidato fiscale. I crediti in compensazione non sono cedibili, e la mancata previsione di un campo dedicato nel modello IVA TR per il trasferimento alla consolidante conferma tale esclusione. Di conseguenza, la normativa preclude la cessione di tutti i crediti IVA trimestrali, limitandola esclusivamente a quelli chiesti a rimborso, confermando così l’impossibilità per la società istante di trasferire i crediti maturati nel primo trimestre 2024.
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