Trasferimento all’INPS dei contributi ex ENPALS
Pubblicato il 19 marzo 2014
L’ENPALS è stato soppresso dall’1.1.2012 e da tale data le relative attribuzioni sono state attribuite all’INPS che, con messaggio n.
3324 del 14.3.2014, specifica che in presenza di contribuzione presso la gestione ex Enpals e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, i lavoratori hanno diritto alla
liquidazione di una sola prestazione previa "totalizzazione" dei contributi versati ed accreditati nelle diverse gestioni.
La competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla Gestione, presso la quale l'assicurato può far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuna gestione.
Ad ogni modo la competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla gestione ex Enpals qualora l’assicurato possa far valere, con la sola contribuzione ex Enpals, i
requisiti per il diritto alla prestazione richiesta per i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti.
La competenza è, altresì, attribuita
esclusivamente alla Gestione ex-Enpals nei seguenti casi:
- pensione di vecchiaia anticipata per ballerini, tersicorei;
- pensione di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti;
- pensione d’invalidità specifica per le categorie artistiche indicate dall’art. 5 del D.lgs. 30 aprile
1997, n. 182.
Non è prevista la cumulabilità dei contributi Enpals con i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto.
L’assicurato che ha contribuzione versata nella gestione ex Enpals ed è titolare di pensione a carico di una gestione speciale dell’Istituto, può richiedere alla gestione ex Enpals la liquidazione di una pensione supplementare.
Vi sono tuttavia
casi particolari:
• la possibilità di cumulare la contribuzione riferita ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria (prevista dalla L. n.
63/1993), per cui, anche per detta contribuzione valgono le regole di cumulo previste tra il Fondo Lavoratori dipendenti e la Gestione ex-Enpals.
• in presenza di lavoratori che risultino titolari di contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto, è possibile utilizzare la contribuzione ex-Enpals a condizione che la stessa sia determinante per il raggiungimento del requisito pensionistico presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Nel messaggio le modalità relative al
trasferimento contributivo tra Inps ed Enpals, tenendo presente che l’importo dei contributi da trasferire va maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50%.