La particolarità della materia relativa alla trascrizione e gli interessi pubblicistici sottesi alla sua disciplina non possono consentire che una previsione dettata in modo generico - quale la semplice equiparazione tra l’accordo di negoziazione ed i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione - possa essere interpretata come una deroga al principio codicistico fondamentale del nostro ordinamento della previa autentica delle scritture private ai fini della relativa trascrizione.
La necessità di un controllo pubblico è, infatti, principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare, principio che non può consentire a soggetti privati, pur qualificati, ma, come nel caso degli avvocati, certamente legati dal rapporto professionale alle parti che assistono, e quindi privi del requisito della terzietà, di certificare con la propria sottoscrizione atti che poi devono trovare ingresso nel complesso sistema delle trascrizioni, diretto a garantire la certezza di diritti.
E’ sulla base di queste considerazioni che la Corte di appello di Trieste, con ordinanza n. 207 depositata il 6 giugno 2017, ha accolto il reclamo promosso dall’Agenzia delle entrate – Ufficio del Territorio di Pordenone, avverso il decreto del Tribunale di Pordenone del 16 marzo 2017, decreto che aveva ottenuto un notevole clamore, posto che, in materia di accordo su negoziazione assistita da separazione che contenga anche trasferimenti immobiliari, aveva affermato, unitamente ad altro provvedimento emesso negli stessi giorni dal Tribunale di Roma, la non necessità di un’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio oltre alla certificazione dell’autografia delle firme eseguita dagli avvocati.
Con quest’ultima decisione, nel dettaglio, era stata affermata l’illegittimità del rifiuto da parte della Conservatoria dei registri immobiliari di trascrivere la cessione di un immobile contenuta, appunto, in un accordo di separazione consensuale da negoziazione assistita, accordo che, munito del nulla osta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, recava, tuttavia, il solo intervento degli avvocati delle parti.
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