Trasferimenti collettivi, necessaria la consultazione preventiva

Pubblicato il 25 gennaio 2022

Il trasferimento collettivo dei lavoratori è equiparato al licenziamento collettivo. Infatti, considerato che il trasferimento collettivo comporta una sostanziale modifica unilaterale delle condizioni di lavoro cui sono assoggettati i lavoratori, si ricade nella nozione di licenziamento collettivo.

A stabilirlo è il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 4 gennaio 2022, affermando che il licenziamento collettivo di cui alla Direttiva 98/59/CE (articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) ricomprende ogni modifica datoriale in senso peggiorativo degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni estranee alla persona del lavoratore.

Trasferimenti collettivi, il caso

La vicenda trae origine da un’azienda che trasferiva collettivamente ben 23 lavoratori dalla sede di provenienza (Caivano, in Campania) ad una sede di destinazione distante oltre 600 chilometri (Sestu, in Sardegna).

Sul punto, il giudice partenopeo condanna la scelta imprenditoriale sul piano della radicale modifica del contesto familiare e sociale e perviene alla conclusione che il trasferimento equivale a un licenziamento collettivo. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto attivare una fase di consultazione preventiva come presupposto di legittimità del provvedimento.

Trasferimenti collettivi, provvedimento inefficace

Nel caso di specie, il giudice partenopeo ha dichiarato l’inefficacia dei provvedimenti di trasferimento della sede di lavoro adottati nei confronti dei lavoratori, i quali erano stati, peraltro, già licenziati dall’impresa per avere rifiutato in blocco il trasferimento.

Per avvalorare la propria tesi, il giudice di merito si affida a un recente approdo della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale sono assimilabili al licenziamento le interruzioni dei rapporti di lavoro che siano l’esito di modifiche unilaterali in senso peggiorativo delle condizioni di lavoro.

La richiamata giurisprudenza è stata, in realtà, contrastata da una più recente sentenza della Cassazione, a sua volta espressione di un indirizzo radicato. Secondo quest’ultimo orientamento, la nozione di licenziamento utile ai fini della procedura collettiva di riduzione del personale ex art. 24 della L. n. 223/1991 è solo il licenziamento in senso stretto, non essendo possibile includere altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se riferibili ad un’iniziativa del datore di lavoro.

In definitiva, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inefficaci i provvedimenti di trasferimento della sede di lavoro di tutti gli addetti in uno stabilimento distante oltre 600 chilometri. Secondo il giudice di merito il trasferimento collettivo comporta una sostanziale modifica unilaterale della condizione di lavoro cui sono assoggettati i dipendenti, ragion per cui si ricade nella nozione eurocomunitaria di licenziamento collettivo.

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