Transfer pricing: può la Documentazione nazionale essere in italiano?

Pubblicato il 22 agosto 2024

La Documentazione nazionale in materia di transfer pricing – che attesta il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati – non può essere presentata in lingua inglese: va prodotta nella lingua italiana.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 174 del 21 agosto 2024, in merito all’istanza avanzata da una società di un Gruppo Multinazionale che ha deciso di aderire al regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020.

La società rappresenta che si impegna a documentare le politiche di transfer pricing implementate all'interno del gruppo, conformemente alle modalità e ai tempi stabiliti dalla normativa vigente, preparando il Master file e la Documentazione Nazionale (anche nota come Country file o Local file).

Tale documentazione, essenziale per verificare la conformità al principio della libera concorrenza sia nelle condizioni che nei prezzi applicati, viene redatta in inglese, la lingua ufficiale del Gruppo Multinazionale e comunemente usata per transazioni internazionali.

Nonostante ciò, le regole vigenti e in particolare il dettato del provvedimento 360494/2020, che all'articolo 5 stabilisce che sia il Masterfile sia la Documentazione Nazionale debbano essere compilati in italiano (sebbene il Master file possa essere presentato in inglese), hanno richiesto che l'azienda provvedesse, successivamente alla creazione della documentazione necessaria, alla traduzione in italiano del Local File.

Il lavoro di traduzione, affidato in outsourcing, è però costato alla società varie migliaia di euro, oltre che la distrazione di risorse aziendali per migliorare la traduzione ricevuta.

Pertanto, si chiede:

  1. di poter produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese:
  2. in caso di risposta affermativa, se ciò possa essere applicato anche alle altre Società del Gruppo che presentano la Documentazione Nazionale per il transfer pricing.

Transfer pricing: esimenti dalle sanzioni

L'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 471/1997, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 158, stabilisce la non applicazione delle sanzioni definite dall'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto, in due specifici casi:

- quando il contribuente adotta un sistema di documentazione obbligatoria relativa ai prezzi di trasferimento nelle transazioni con aziende affiliate, che consente la verifica della conformità dei prezzi applicati ai valori di mercato;

- se, a seguito di una correzione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), emergano discrepanze nell'applicazione delle aliquote standard sui valori delle royalties e degli interessi passivi superiori al valore normale previsto, e durante un controllo, ispezione o altra attività istruttoria, il contribuente fornisce all'Amministrazione finanziaria la documentazione specificata da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, dimostrando la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento.

Dunque, avere in possesso la documentazione richiesta e notificarla all'Amministrazione, oltre a fornirla durante controlli, ispezioni o verifiche, esonera dal pagamento delle sanzioni amministrative in situazioni di aggiustamento dei prezzi di trasferimento per garantire la conformità al valore di mercato.

Questo si applica nei contesti di transfer pricing, qualora da ispezioni o verifiche emergano discrepanze che risultano in maggiori imposte dovute o differenze nel credito riconosciuto.

Lingua della Documentazione nazionale: italiano

Detto ciò, nella risposta n. 174 del 21 agosto 2024 fornita dall’Agenzia delle Entrate, si sottolinea come la disciplina citata non imponga un obbligo di redazione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento; piuttosto, stabilisce un dovere per il contribuente che decide volontariamente di seguire questa procedura, ottenendo così un vantaggio in termini di esonero da sanzioni.

La documentazione necessaria per questa regolamentazione è definita specificatamente nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, n. 360494, il quale sostituisce le norme del precedente del 29 settembre 2010, n. 137654.

La documentazione adeguata comprende un Masterfile e una Documentazione Nazionale.

Il Masterfile fornisce dati generali sul gruppo multinazionale, comprese le attività commerciali globali, le politiche di base sui prezzi di trasferimento, e la distribuzione mondiale di redditi e attività economiche. Questo aiuta le autorità fiscali a identificare potenziali rischi di prezzi di trasferimento. È possibile presentare più di un Masterfile se il gruppo gestisce diverse tipologie di attività regolate da politiche di prezzi di trasferimento specifiche.

La Documentazione Nazionale offre dettagli approfonditi su operazioni specifiche all'interno del gruppo. Questa si concentra su analisi dei prezzi di trasferimento per transazioni tra un'entità associata in un dato paese e altre entità correlate in paesi diversi. La "documentazione nazionale" aggiornata include tutte le informazioni pertinenti all'entità locale, che può essere una società del gruppo situata in Italia o una filiale italiana di una società straniera.

Entrambi i documenti sono strutturati in modo uniforme, includendo capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.

Si specifica che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Master file può essere presentato in lingua inglese.

Ciò risulta in linea con le Linee guida OCSE, le quali, pur avvertendo che la redazione della documentazione in una lingua locale potrebbe comportare un aggravio in termini di tempistiche e costi di traduzione, afferma comunque che in materia di transfer pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.

Riguardo a quanto presente nella circolare n. 15 del 2021, dove nel paragrafo 8.1 si afferma che "gli allegati alla Documentazione Nazionale possono essere forniti anche in lingue diverse dall'italiano", si nota che questa precisazione, fatta per semplificare i procedimenti, non implica un riconoscimento implicito della validità di presentare documenti in altre lingue.

Questi, per loro natura, sono destinati ad un contesto nazionale, e le modalità di redazione sono chiaramente stabilite nella normativa di attuazione.

Pertanto, in disaccordo con l'interpellante, la Documentazione Nazionale deve essere obbligatoriamente redatta in italiano.

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