La circolare INPS n. 38/2010 ha disciplinato la transazione sui crediti contributivi dell’Istituto, introdotta dalla riforma dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare, tuttavia, con la circolare n. 148 del 12 agosto 2015, l’INPS ha ritenuto opportuno apportare modifiche alle disposizioni vigenti che avranno effetto anche sulle domande pervenute ma non ancora oggetto di decisione da parte delle strutture competenti.
La prima novità riguarda la decisione che la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non dovrà più necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.
Posto che la citata circolare n. 38/2010, tra i documenti da allegare alla proposta di transazione, prevedeva anche “la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo”, la seconda novità è relativa proprio all’esclusione dell’obbligo di presentare la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’A.d.R.
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