Il diritto al risarcimento del danno pensionistico sorge allorquando la possibilità di versamento dei contributi sia prescritta ovvero nel momento in cui il lavoratore abbia maturato il diritto a godimento della pensione, sicché l’atto transattivo sottoscritto antecedentemente non può produrre effetti per indisponibilità del diritto stesso.
A tali conclusioni sono giunti i Giudici di Piazza Cavour su ricorso presentato dal lavoratore per violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 2115, 2116 e 1418 del Codice Civile, per aver ritenuto, la Corte territoriale, legittima la transazione intercorsa tra le parti avente ad oggetto diritti futuri e, comunque, indisponibili, poiché, all’epoca dell’atto, gli stessi non erano ancora entrati nel patrimonio del titolare.
Nel caso di specie, la rinuncia espressa dal lavoratore nell’accordo reso ai sensi dell’art. 2113, Codice Civile, non poteva comprendere anche il danno pensionistico in quanto, al momento dell’intervenuta transazione, i contributi potevano ancora essere versati e si era in assenza di perfezionamento della prescrizione.
In particolare, sebbene sussista la possibilità per il lavoratore di agire per la tutela della propria posizione contributiva ancor prima della maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali mediante proposizione di una domanda di condanna generica volta ad accertare l’eventuale omissione, l’azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, Cod. Civile, potrà essere esperita solo allorquando sia intervenuta la maturazione del diritto alla prestazione e postula l’intervenuta prescrizione del credito contributivo.
In tal senso, soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l’attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello spettante.
Nondimeno, solo con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore acquisisce il diritto alla risarcibilità del danno ex art. 2116, comma 2, Cod. Civile, che riconosce, per l’appunto, la possibilità di esperire un’azione risarcitoria per il danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico.
Potendo, dunque, tale azione giudiziaria essere mossa nel momento della definitiva perdita della prestazione previdenziale, l’accordo transattivo, contenente le rinunce del lavoratore antecedente alla maturazione del diritto a pensione congiuntamente alla realizzazione della prescrizione, con conseguente impossibilità di versamento da parte del datore di lavoro, è inefficace in quanto – al momento della sottoscrizione – non sussisteva alcun diritto al risarcimento del danno pensionistico a cui poter rinunciare.
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