Per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, è pari allo 0 per cento.
Lo comunica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto legislativo n. 192/2012, il ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017.
Il tasso di riferimento rimane, dunque, invariato rispetto al semestre precedente.
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