Tranfer pricing. Istruzioni extra

Pubblicato il 23 dicembre 2010 Nel sito Internet dell’Amministrazione finanziaria un documento eplicativo del 22 dicembre 2010 – rubricato “Compilazione e invio” – fornisce elementi aggiuntivi alle imprese interessate ad aderire al nuovo regime degli oneri documentali salva-sanzioni, dunque alla compilazione e trasmissione telematica (all'Agenzia stessa) della comunicazione sul possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento (transfer pricing).

Vi leggiamo, così, che occorre compilare un file in formato testo, strutturato secondo le modalità individuate dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 (per intenderci, il documento che offriva le prime istruzioni).

Il file contiene i link ai documenti “File dimostrativo”, “Istruzioni per la compilazione della comunicazione” e “Procedura di controllo Comunicazioni da Enti esterni”, consentendo il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento e, di conseguenza, l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni.

Una sezione è dedicata alla “Disapplicazione delle sanzioni”. Qui è scritto che in linea con le disposizioni della manovra correttiva è stata prevista la non applicabilità delle sanzioni connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento per operazioni con società non residenti, controllate o controllanti (articolo 110, comma 7, del Tuir) da cui derivi una maggiore imposta, se l’impresa consegna agli organi di controllo documenti ad hoc, da cui riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi praticati. La società è poi tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il possesso della documentazione, indicata nel provvedimento direttoriale del 29 settembre). Le modalità e i termini di invio sono anch’essi indicati nel provvedimento 29 settembre e variano a seconda che gli atti si riferiscano ai periodi d’imposta successivi o antecedenti a quello in corso all’entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010).

Nel primo caso, la comunicazione andrà eseguita entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi, nel secondo deve essere inviata entro il 28 dicembre 2010 o anche oltre tale termine, ma prima dell’inizio di attività di accertamento di cui l’impresa sia stata formalmente avvisata.

Il file è facilmente raggiungibile dalla home del sito, cliccando su Documentazione, Fiscalità internazionale e infine su Transfer pricing.
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