Con la nota n. 606 del 15 aprile 2021, l’INL ha fornito un importante chiarimento in merito alla possibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 8 della L. n. 689/1981) al regime sanzionatorio previsto all’art. 1, co. 913, della L. n. 205/2017 nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili, indicati al co. 910 della medesima disposizione.
In merito alle concrete modalità operative di contestazione dell’illecito, l’INL ha affermato che l’illecito si perfeziona “ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente”.
Si è anche osservato che la formulazione normativa sembra consentire – nell’applicazione della sanzione – il riferimento alla “totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
In via generale l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981, estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale. Pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l'autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo.
Tale disciplina non è però applicabile nei “casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte” e, nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.
Quanto all’applicazione dell’art. 8, co. 2, della L. n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l’illecito in questione si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria e, pertanto, risulterebbe comunque estraneo a detta materia anche nella ipotesi in cui sia stata contestata la violazione ammnistrativa dell’impiego di lavoratori “in nero” con conseguente applicazione della maxisanzione.
In definitiva non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l'art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai co. 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'art. 8, co. 2.
Inoltre, non si può ritenere applicabile, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati:
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