L’Inps, con il messaggio n. 5188 del 27 febbraio merito alle recenti disposizioni sulla totalizzazione dell’articolo 1 del Dlgs 42/2006 (di attuazione della riforma Maroni), chiarisce che il limite dei sei anni vale solo per il regime nazionale. Per il regime internazionale sono validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale.
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