Tobin tax. Il Mef salva i derivati con sottostante le azioni di società a media capitalizzazione

Pubblicato il 27 agosto 2013 In data 26 agosto 2013, sul sito web del ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata pubblicata la seconda ondata di Faq sulla Tobin tax (la prima risale all’8 agosto 2013), al fine di fare chiarezza su molti aspetti ancora controversi della tassazione sulle attività finanziarie, con particolare riguardo all’imposta sui derivati, che dal 2 settembre (essendo il 1° settembre domenica) verrà applicata ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari in attuazione degli stessi strumenti derivati.

Si ricorda che la prima fase della tassazione sulle transazioni azionarie e sulle operazioni finanziarie ad alta frequenza è stata avviata nel mese di marzo 2013; ora è il turno delle operazioni sui derivati e sugli ordini cancellati/modificati su tali strumenti nel caso in cui venga considerato il risultato di attività finanziaria ad alta frequenza.

Dalle risposte alle principali Faq presentate al Ministero si evince che non sono tassabili i derivati il cui sottostante è rappresentato da indici, misure, rendimenti su azioni o su indici (dividend swaps, i credit default swaps e i future on Index Dividend) non essendo questi ancorati al valore delle azioni.

Analogamente, non sono soggetti ad imposizione i derivati che hanno come sottostante le azioni quotate di società sottocapitalizzate (capitalizzazione media inferiore a 500mln) e il riacquisto dei valori da parte dell’emittente, nel caso in cui il riacquisto sia connesso con il successivo annullamento degli stessi valori acquistati. In caso contrario, al riacquisto si applica l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy