La cessione di una partecipazione ad una società di nuova costituzione se ha carattere riorganizzativo – ossia non solo è partecipata dagli stessi soci nelle medesime proporzioni della società cedente, ma vede riprodotte le medesime regole di governance della società venditrice – è esclusa dalla Tobin tax, cioè dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie.
Il chiarimento giunge dalla risoluzione n. 38/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale si risponde al quesito posto da un notaio, che era è stato incaricato di stipulare l’atto di cessione tra le due società.
Il professionista fa presente che le società sono soggette a controllo congiunto da parte dei propri soci, sia in virtù della partecipazione paritetica detenuta dai due soci, sia in ragione dell’assetto di governance delle società che esclude che uno dei due possa esercitare un’influenza dominante sulle società partecipate.
Lo stesso, pertanto, ritiene che l’operazione di cessione possa rientrare tra le ipotesi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g), del Decreto Mef 21 aprile 2013, che esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta il trasferimento di azioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo o che sono controllate dalla stessa società. Inoltre, una ulteriore causa di esclusione (lettera h) del DM) è che l’imposta in oggetto non si applica, tra l’altro, al trasferimento di proprietà degli strumenti derivanti da operazioni di ristrutturazione, nonché alle fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la ratio della norma è quella di evitare che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale, considerando tali non solo le operazioni di fusione, scissione e conferimento, ma anche quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l’”appartenenza economica” della partecipazione al medesimo gruppo societario.
In particolare, si legge nella risoluzione n. 38/E, è necessario che, anche in conseguenza del trasferimento, la società ceduta continui a essere controllata, anche indirettamente, dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate dalla stessa società controllante.
Pertanto, secondo l’Agenzia, perché possa trovare applicazione l’esenzione in oggetto, è necessario:
che le società acquirente e venditrice continuino ad essere controllate, anche indirettamente, ex art. 2359 comma 1 n. 1) e 2) e comma 2 c.c., dal medesimo soggetto;
che il controllo “comune” integri i caratteri della nozione di “controllo” di cui all’art. 2359 c.c., ovvero sia esercitato da un’unica società controllante.
Alla luce delle suddette considerazioni, al fine di escludere la natura riorganizzativa di un’operazione di cessione di partecipazione non è sufficiente che si verifichi il mutamento della titolarità giuridica della stessa, ma è necessario che l’acquirente non sia controllato, direttamente e/o indirettamente, ex articolo 2359 del codice civile dalla società venditrice o che, comunque, società venditrice e società acquirente non siano sotto un controllo “comune” da parte di un’unica società controllante.
Ne consegue che le operazioni di riorganizzazione, mentre tollerano un mutamento della titolarità giuridica della partecipazione, non ammettono che la partecipazione ceduta fuoriesca dal perimetro del gruppo societario.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, è da ritenersi di natura “organizzativa” e, quindi, esclusa dalla Tobin tax la cessione di partecipazione prospettata dall’istante, essendo quest’ultima finalizzata esclusivamente a modificare la forma giuridica del veicolo societario, lasciando inalterata sia la compagine societaria, sia le percentuali di partecipazioni al capitale sociale, sia le regole di governance.
Conclude così la risoluzione 38/E: allorquando la cessione di partecipazione ha carattere riorganizzativo può ritenersi esclusa dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie sulla base della “ratio” della normativa, ossia non penalizzare le operazioni di riorganizzazione.
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