Titoli cartolarizzati con aliquote differenziate se le società veicolo rispettano la normativa italiana
Pubblicato il 04 maggio 2011
I titoli emessi da non residenti e la cui remunerazione e il cui valore di rimborso sono commissurati all’andamento delle attività cartolarizzate sono produttivi di redditi diversi oppure di redditi di capitale?
Questo il quesito posto all’agenzia delle Entrate e trattato nella risoluzione n.
53/E, del 3 maggio 2011. La risposta dell’Agenzia parte da una condizione e cioè che i suddetti titoli non siano riconducibili a priori alla categoria dei “derivati”, ma solo alla categoria dei titoli similari alle obbligazioni. Tale punto di partenza deriva dall’interpretazione dell’articolo 6 della legge 130/1999, che ha assimilato i titoli in questione a quelli obbligazionari emessi da Spa con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e titoli similari, ai fini della tassazione “sostitutiva” prevista dal decreto 239/1996. Cioè, si tratta di titoli che subiscono il meccanismo dell’imposta sostitutiva con aliquote differenziate (12,50% se la scadenza è pari o superiore a 18 mesi, 27% se inferiore). Successivamente, l’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, ha inserito tra i titoli soggetti alla citata disciplina i titoli obbligazionari e quelli ad essi assimilati emessi da soggetti non residenti, compresi quelli pubblici.
Di qui, la conclusione della risoluzione n. 53/E/2011, secondo cui: se le operazioni di cartolarizzazione che l’istante intende porre in essere sono di fatto realizzate secondo le modalità delineate dalla normativa nazionale, ai proventi dei titoli obbligazionari emessi dalla Società veicolo (SPV lussemburghese) di pertinenza di soggetti residenti in Italia, si renderà applicabile l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, con l’aliquota del 12,50% se i titoli hanno una scadenza pari o superiore a 18 mesi oppure con l’aliquota del 27% se i titoli hanno una scadenza inferiore a 18 mesi. Viceversa, se l’operazione di cartolarizzazione realizzata all’estero non è in linea con la normativa italiana di cui alla legge n. 130/1999, ai proventi dei titoli emessi dalla SPV lussemburghese si applicherà la disciplina dei cosiddetti titoli atipici di cui al Decreto-legge 512 del 1983, secondo cui tali titoli atipici sono soggetti alla ritenuta del 27%.