Il Cndcec, in applicazione della Convenzione quadro 2014, ha posto all'attenzione del Ministero dell'Università e della Ricerca la questione del tirocinio professionale contestuale agli studi, per conoscerne il relativo parere.
La nota ministeriale di risposta è stata diramata agli Ordini territoriali tramite la nota informativa n. 17/2016 del 1° febbraio.
La precisazione resa dal Miur è che in caso di tirocinio universitario contestuale agli studi, vi è la possibilità di sospendere la pratica al compimento del semestre e delle ore previste dalla convenzione, in attesa del conseguimento della laurea; ma tale sospensione non può protrarsi oltre un anno successivo al compimento del periodo di durata legale del corso.
Tenendo conto, poi, del fatto che il corso di laurea magistrale è strutturato in maniera tale che all'inizio del secondo anno i crediti richiesti sempre dalla citata convenzione (art. 4) per poter svolgere il tirocinio contestuale agli studi possono ancora non essere stati acquisiti dagli studenti, il Miur specifica ulteriormente che per l'iscrizione nel registro del tirocinio, è sufficiente che i crediti previsti siano acquisiti durante l'intero percorso di laurea magistrale.
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