Le modifiche operate dalla legge di Bilancio 2022 sull’apparato sanzionatorio in materia di tirocini extracurriculari escludono l’ammissibilità del ricorso innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sul punto si è pronunciata la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL, secondo cui essendo il tirocinio fraudolento punito con una sanzione penale di natura contravvenzionale (pari ad euro 50 per ogni tirocinante e per ogni giornata di impiego), oggetto di apposita prescrizione obbligatoria ex art. 20, decreto legislativo n. 758/1994, deve intendersi escluso il sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro.
Ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni con il giudicato dell’autorità penale così come già affermato per le ipotesi di esternalizzazioni illecite (nota prot. n. 1551/2021).
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