Tirocinio dottori commercialisti, precisazioni dal Miur

Pubblicato il 04 settembre 2013 Con la circolare n. 17532, dell'8 agosto 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca precisa che a tutti coloro che sono stati iscritti a partire dal 24 gennaio 2012 nella sezione “tirocinanti commercialisti” del registro del tirocinio secondo gli accordi stipulati in base alla convenzione quadro tra Cndcec e Miur del 13 ottobre 2010 sono riconosciuti 6 mesi di tirocinio purché siano state svolte almeno 250 ore di pratica.

Tale precisazione si è resa necessaria dopo i dubbi interpretativi sorti per la mancanza di norme transitorie utili a disciplinare i tirocini già in corso dopo l'emanazione del DL n. 1, del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27, del 24 marzo 2012, che ha previsto in 18 mesi la durata massima del tirocinio obbligatorio per l'accesso all'esame di Stato per svolgere la professione di dottore commercialista, e del DPR n. 137, del 7 agosto 2012.

Nell'informativa del 3 settembre 2013 del Cndcec si evidenzia anche l'indicazione del Miur in merito alla sospensione del tirocinio, che - su richiesta del tirocinante - può essere sospeso al compimento del semestre e delle 250 ore richieste e non può prolungarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso.

L'esenzione dalla prima prova scritta dell'esame di Stato sia alla sezione A che alla sezione B interessa esclusivamente coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università.
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