La giunta della Regione Umbria, con Delibera n. 189 del 26 febbraio 2018, ha preadottato le disposizioni relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari (allegato A alla Delibera), in recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017 dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La Regione ha previsto che al tirocinante sia corrisposta una congrua indennità per la partecipazione al tirocinio.
Si ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili per attività formative che prevedano un impegno orario pari o inferiore alle 30 ore settimanali e un’indennità di importo non inferiore a 500 euro lordi mensili, qualora l’impegno ecceda le 30 ore e fino al massimo dell’orario settimanale previsto dal CCNL di riferimento del soggetto ospitante, in conformità alla normativa vigente in tema di tutela del lavoro dei minori e coerentemente con quanto previsto dagli obiettivi del PFI.
L'indennità sarà erogata per intero dal soggetto ospitante, direttamente al beneficiario del tirocinio extracurriculare, a fronte di una partecipazione minima documentata alle attività formative del tirocinio del 70% su base mensile e dell’attestazione, sottoscritta dal soggetto promotore, relativa alla realizzazione della attività formativa prevista dal PFI.
In caso di mancato raggiungimento della percentuale suddetta, l’indennità sarà riproporzionata.
Nel caso di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
In caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non verrà corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell’ammortizzatore.
Tuttavia, qualora l’importo percepito a titolo di ammortizzatore sia inferiore all’indennità minima da corrispondersi a titolo di tirocinio, il tirocinante avrà diritto alla corresponsione della differenza, qualora essa risulti inferiore al sostegno al reddito percepito.
Per i tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima sopra indicata, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e il rispetto di quanto stabilito a riguardo dall’INPS.
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