L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ha fornito istruzioni ai propri ispettori in materia di vigilanza nei confronti dei tirocini extracurriculari sottolineando, innanzitutto, la necessità di valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento, non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Qualora il personale ispettivo riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ovvero il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La circolare elenca, a mero titolo esemplificativo, una serie di ipotesi di violazione della normativa regionale che possono essere riscontrate evidenziando che:
sono irregolarità che compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
In debito conto dovrà, inoltre, essere tenuto - sempre ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro - l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze ed all’organizzazione dell’orario, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
In caso di superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale, l’attività svolta sarà ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione.
Qualora, invece, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie sarà ricondotta ad una semplice proroga.
Infine, ricorda l’Ispettorato che la mancata corresponsione dell'indennità indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
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