La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18192 del 16 settembre 2016, ha sostenuto che va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui il tirocinante abbia una pregressa professionalità emergente dagli specifici compiti svolti e dal ruolo assunto nell’azienda ed abbia già avuto un precedente rapporto di lavoro col medesimo datore.
Certamente non basta a dimostrare la genuinità del tirocinio il fatto che il giovane abbia reso la propria prestazione lavorativa sotto la guida di un tutor che, in conformità con la causa formativa sottesa al rapporto di tirocinio, lo avviava alla conoscenza del “mestiere”.
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