Nella risoluzione n. 126, datata 5 giugno, l’Agenzia delle Entrate, ha spiegato che i ticket trasporto offerti ai dipendenti, considerati come regali ai dipendenti stessi, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente quando non sono superiori all’importo annuo di 258,23 euro; in tal caso non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Nello specifico, l’Agenzia, in riferimento ai fringe benefit, ha puntualizzato che il Tuir impone di valorizzare i beni concessi ed i servizi prestati ai dipendenti, in base al criterio normale e non più sul costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.
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