Con l’emanazione della circolare 16 febbraio 2022, n. 26, l’Istituto previdenziale ha provveduto a rideterminare gli importi massimi dei trattamenti a sostegno del reddito riconosciuti dall’Ente, tra cui l’adeguamento del c.d. Ticket di licenziamento.
Come noto, dal 1° gennaio 2013, ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’indennità di disoccupazione è previsto, a carico dei datori di lavoro, un contributo volto a finanziare la predetta indennità pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
L’attuale modalità di calcolo – che rispecchia il dettato letterale della disposizione normativa – è contenuta nella circolare 17 settembre 2021, n. 137, che ha posto fine alla diatriba sulla corretta determinazione del contributo di licenziamento.
Stando al tenore letterale della norma, il comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, non obbliga i datori di lavoro al versamento del contributo di licenziamento in tutti le ipotesi in cui il recesso avvenga con atto meramente datoriale, bensì in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto al sussidio di disoccupazione.
Pertanto, oltre ai casi di recesso per mera volontà datoriale, il ticket di licenziamento trova applicazione anche nelle ipotesi di dimissioni sorrette da giusta causa o di dimissioni della lavoratrice madre entro il primo anno di età del bambino ovvero nei casi di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7, legge 15 giugno 1966, n. 604.
Il ticket di licenziamento è, dunque, slegato dal concetto di recesso datoriale e deve, invece, intendersi legato alla circostanza che la tipologia di recesso – da un rapporto a tempo indeterminato – possa portare all’ipotetico diritto del lavoratore di richiedere l’accesso all’indennità di disoccupazione.
Tipologia di recesso |
Codice Uniemens |
Contributo di licenziamento |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
1A |
Si |
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo |
1D |
Si |
Dimissioni per giusta causa |
1S |
Si |
Dimissioni per giusta causa a seguito di rifiuto alla disposizione di trasferimento ad altra sede oltre 50km ovvero non raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici |
1S |
Si |
Dimissioni per giusta causa nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda laddove vi siano mutate condizioni di lavoro |
1S |
Si |
Dimissioni nel periodo tutelato di maternità |
1S |
Si |
Recesso dal rapporto di lavoro ai sensi degli art. 2118 e 2119, Cod. Civile, per mancato superamento del periodo di prova |
1T |
Si |
Recesso dal rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione dell’apprendista |
1V |
Si |
Risoluzione consensuale ex art. 7, c. 7, L. n. 604/1966 (ante Jobs Act e per le imprese con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, L. n . 300/1970) |
1H |
Si |
Licenziamento con successiva accettazione dell’offerta nelle procedure di conciliazione ex art. 6, D. Lgs. n. 23/2015 (anche laddove l’accettazione dell’offerta venga impropriamente ricondotta ad una risoluzione consensuale, non muta il titolo di cessazione del rapporto di lavoro che origina la citata procedura conciliativa) |
Causale sulla base del licenziamento comminato |
Si |
Licenziamento dei lavoratori del settore domestico |
No Uniemens |
No |
Licenziamento delle imprese edili per “chiusura cantiere” o “fine cantiere” |
1N |
No |
Licenziamento per cambio appalto, in attuazione di clausole sociali |
1M |
No |
Licenziamento dei lavoratori della PA |
|
No |
Risoluzione consensuale |
1G |
No |
Dimissioni volontarie |
1B |
No |
Appare utile rammentare che nelle ipotesi di giusta causa di dimissioni, per l’accesso al trattamento di disoccupazione, sarà necessario che il richiedente dimostri, in sede di inoltro dell’istanza, la volontà di difendersi in giudizio, allegando – dunque – diffide, esposti, denunce o citazioni contro il datore di lavoro. Sarà, poi, il giudice a dichiarare l’eventuale insussistenza della giusta causa di dimissioni con conseguente obbligo di restituzione della prestazione percepita.
Ai sensi dell’art. 2, comma 31, legge 28 giugno 2012, n. 92, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, da parte dei datori di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, fermo restando il limite massimo di trentasei mesi.
Essendo il predetto massimale mensile soggetto ad annuale rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente, con la circolare 16 febbraio 2022, n. 26 – tra le diverse misure oggetto di rivalutazione – l’Istituto previdenziale ha provveduto a comunicare l’importo dovuto a titolo di contributo di licenziamento.
Appare, altresì, utile rammentare che con la circolare 17 settembre 2021, n. 137, l’INPS ha chiarito l’effettivo importo da utilizzare quale base per il calcolo del contributo in trattazione. Invero, contrariamente a quanto affermato dallo stesso Istituto, nei precedenti indirizzi amministrativi (v. messaggio INPS 8 febbraio 2018, n. 594), l’importo da utilizzare come base di calcolo è il massimale mensile NASpI che, opportunamente rivalutato per l’anno 2022, è pari ad euro 1.360,77.
Pertanto, secondo i criteri definiti dalle ultime indicazioni amministrative del 2021, il ticket di licenziamento è quantificabile, per l’anno 2022, come espresso nella seguente tabella e nell’importo massimo di euro 1.673,75.
Ai sensi dell’art. 2, comma 35, dal 1° gennaio 2017 il contributo di licenziamento è triplicato nelle ipotesi di licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia oggetto di accordo sindacale.
Dal 1° gennaio 2018, poi, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro soggetti al finanziamento della CIGS, l’aliquota del 41% è raddoppiata, facendo salve le procedure di licenziamento avviate ai sensi del richiamato art. 4, Legge 23 luglio 1991, n. 223.
Anzianità (mesi) |
Licenziamento individuale |
Lic. collettivo az. no CIGS |
Lic. collettivo az. sogg. CIGS |
||
Con accordo |
Senza accordo |
Con accordo |
Senza accordo |
||
1 |
€ 46,49 |
€ 46,49 |
€ 139,48 |
€ 92,99 |
€ 278,96 |
2 |
€ 92,99 |
€ 92,99 |
€ 278,96 |
€ 185,97 |
€ 557,92 |
3 |
€ 139,48 |
€ 139,48 |
€ 418,44 |
€ 278,96 |
€ 836,87 |
4 |
€ 185,97 |
€ 185,97 |
€ 557,92 |
€ 371,94 |
€ 1.115,83 |
5 |
€ 232,46 |
€ 232,46 |
€ 697,39 |
€ 464,93 |
€ 1.394,79 |
6 |
€ 278,96 |
€ 278,96 |
€ 836,87 |
€ 557,92 |
€ 1.673,75 |
7 |
€ 325,45 |
€ 325,45 |
€ 976,35 |
€ 650,90 |
€ 1.952,70 |
8 |
€ 371,94 |
€ 371,94 |
€ 1.115,83 |
€ 743,89 |
€ 2.231,66 |
9 |
€ 418,44 |
€ 418,44 |
€ 1.255,31 |
€ 836,87 |
€ 2.510,62 |
10 |
€ 464,93 |
€ 464,93 |
€ 1.394,79 |
€ 929,86 |
€ 2.789,58 |
11 |
€ 511,42 |
€ 511,42 |
€ 1.534,27 |
€ 1.022,85 |
€ 3.068,54 |
12 |
€ 557,92 |
€ 557,92 |
€ 1.673,75 |
€ 1.115,83 |
€ 3.347,49 |
13 |
€ 604,41 |
€ 604,41 |
€ 1.813,23 |
€ 1.208,82 |
€ 3.626,45 |
14 |
€ 650,90 |
€ 650,90 |
€ 1.952,70 |
€ 1.301,80 |
€ 3.905,41 |
15 |
€ 697,39 |
€ 697,39 |
€ 2.092,18 |
€ 1.394,79 |
€ 4.184,37 |
16 |
€ 743,89 |
€ 743,89 |
€ 2.231,66 |
€ 1.487,78 |
€ 4.463,33 |
17 |
€ 790,38 |
€ 790,38 |
€ 2.371,14 |
€ 1.580,76 |
€ 4.742,28 |
18 |
€ 836,87 |
€ 836,87 |
€ 2.510,62 |
€ 1.673,75 |
€ 5.021,24 |
19 |
€ 883,37 |
€ 883,37 |
€ 2.650,10 |
€ 1.766,73 |
€ 5.300,20 |
20 |
€ 929,86 |
€ 929,86 |
€ 2.789,58 |
€ 1.859,72 |
€ 5.579,16 |
21 |
€ 976,35 |
€ 976,35 |
€ 2.929,06 |
€ 1.952,70 |
€ 5.858,11 |
22 |
€ 1.022,85 |
€ 1.022,85 |
€ 3.068,54 |
€ 2.045,69 |
€ 6.137,07 |
23 |
€ 1.069,34 |
€ 1.069,34 |
€ 3.208,02 |
€ 2.138,68 |
€ 6.416,03 |
24 |
€ 1.115,83 |
€ 1.115,83 |
€ 3.347,49 |
€ 2.231,66 |
€ 6.694,99 |
25 |
€ 1.162,32 |
€ 1.162,32 |
€ 3.486,97 |
€ 2.324,65 |
€ 6.973,95 |
26 |
€ 1.208,82 |
€ 1.208,82 |
€ 3.626,45 |
€ 2.417,63 |
€ 7.252,90 |
27 |
€ 1.255,31 |
€ 1.255,31 |
€ 3.765,93 |
€ 2.510,62 |
€ 7.531,86 |
28 |
€ 1.301,80 |
€ 1.301,80 |
€ 3.905,41 |
€ 2.603,61 |
€ 7.810,82 |
29 |
€ 1.348,30 |
€ 1.348,30 |
€ 4.044,89 |
€ 2.696,59 |
€ 8.089,78 |
30 |
€ 1.394,79 |
€ 1.394,79 |
€ 4.184,37 |
€ 2.789,58 |
€ 8.368,74 |
31 |
€ 1.441,28 |
€ 1.441,28 |
€ 4.323,85 |
€ 2.882,56 |
€ 8.647,69 |
32 |
€ 1.487,78 |
€ 1.487,78 |
€ 4.463,33 |
€ 2.975,55 |
€ 8.926,65 |
33 |
€ 1.534,27 |
€ 1.534,27 |
€ 4.602,80 |
€ 3.068,54 |
€ 9.205,61 |
34 |
€ 1.580,76 |
€ 1.580,76 |
€ 4.742,28 |
€ 3.161,52 |
€ 9.484,57 |
35 |
€ 1.627,25 |
€ 1.627,25 |
€ 4.881,76 |
€ 3.254,51 |
€ 9.763,52 |
36 |
€ 1.673,75 |
€ 1.673,75 |
€ 5.021,24 |
€ 3.347,49 |
€ 10.042,48 |
Ai fini della corretta modalità di calcolo si rammenta che:
QUADRO NORMATIVO |
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