La circolare 15/E, 16 marzo 2007, chiarisce che sul trattamento di fine rapporto spetta al sostituto d’imposta (datore) applicare la clausola di salvaguardia di cui al comma 9 delle Legge Finanziaria 2007: “ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni del reddito vigenti al 31 dicembre . L’intento del legislatore è la verifica della tassazione maggiormente conveniente per il lavoratore a seguito delle modifiche intervenute dall’inizio di quest’anno su aliquote e scaglioni di imposta.
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