, con la sentenza n. 1827 del stabilito che il dipendente che destina l’anticipo del Tfr a finalità diverse rispetto a quelle dichiarate al datore di lavoro non è passibile di licenziamento. Infatti, chiarisce la sentenza, la corrispondenza tra utilizzo delle somme e motivi per i quali l’erogazione è concessa rappresenta un fatto estraneo all’esecuzione degli obblighi del lavoratore e non può essere considerato inadempimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".