Tfr e manovra d’estate correggono la busta paga

Pubblicato il 24 agosto 2007

I datori di lavoro, a partire dagli stipendi di luglio, devono tener conto delle decisioni espresse dai loro dipendenti rispetto al conferimento del Tfr alla previdenza complementare. Se il lavoratore ha aderito ad un fondo pensione, trasferendo solo il Tfr maturando dal mese in cui è stata manifestata la scelta, il datore di lavoro può valutare l’opportunità che la nuova destinazione del Tfr venga evidenziata nella busta paga. Indicando l’importo del Tfr maturato non viene modificato il netto in busta ordinariamente previsto. Nel caso in cui il lavoratore ha aderito ad un fondo pensione, destinando sia il Tfr, sia una quota della propria retribuzione, egli subisce una nuova trattenuta, pari all’ammontare del contributo a suo carico, con il quale alimenta il fondo pensione. È importante indicare sulla busta paga il contributo che rimane a carico dell’azienda, per verificare il rispetto dei limiti di deducibilità fiscali previsti in materia di previdenza complementare. Non è prevista nessuna modifica per la busta paga dei dipendenti che hanno deciso di lasciare il Tfr presso l’azienda, se questa occupa fino a 49 addetti. Per i lavoratori che operano in aziende con almeno 50 dipendenti, il datore di lavoro deve versare la quota maturata da gennaio 2007 al fondo di Tesoreria gestito dall’Inps e può valutare l’opportunità di evidenziarla in busta paga.

La legge n. 127/2007 di conversione del decreto 81/2007, entrata in vigore lo scorso 18 agosto, ha fissato il ritorno al 30% del valore del fringe benefit per l’utilizzo dell’auto aziendale da parte dei dipendenti e dei collaboratori. È necessario, quindi, che, a partire dalla prima paga utile, le aziende che hanno proseguito a calcolare il fringe benefit al dipendente nella misura del 50%, modifichino la busta paga e calcolino il valore nella misura del 30%.

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