TFR durante la CIGS

Pubblicato il 01 febbraio 2017

La circolare INPS n. 24 del 31 gennaio 2017 ha illustrato le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148/2015 in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ed ha impartito istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del TFR al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria.

In merito si rammenta che ai fini del calcolo del TFR, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere computato l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Tuttavia, ai sensi del comma 2, art. 2, Legge n. 464/72, in via d’eccezione rispetto alla regola generale posta dal codice civile, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR era carico dell’Istituto.

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha abrogato la Legge n. 464/1972 per cui l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale è a carico del datore di lavoro eccetto che:

Inoltre, ricorda la circolare INPS, come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 14948 del 21 dicembre 2015, la previgente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23 settembre 2015, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 per cui l’Istituto ritiene, per coerenza sistematica, che anche l’art. 2, comma 2 della Legge n. 464/72 possa considerarsi ancora applicabile alle prestazioni ricadenti in questa specifica casistica.

Altre questioni

La circolare si sofferma, altresì, su:

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