Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2021, per il mese di marzo 2022, è pari a 2,987994. Nel Codice civile all’articolo 2120, è stabilito che alla fine di ogni anno la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del TFR, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso ogni mese dall'Istat.
Per la determinazione del coefficiente di rivalutazione del TFR o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo IPC dell’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, che viene diffuso ogni mese dall’Istituto di statistica e, nel caso specifico, senza tabacchi lavorati. Si deve calcolare la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dello scorso anno e quello in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,375 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso fornisce il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR.
L’indice ISTAT di marzo è di 109,9 e sommando il tasso fisso, pari a 0,250, con il 75% della differenza percentuale rispetto al mese di dicembre 2021, si ottiene il coefficiente di rivalutazione (2,987994).
In caso di corresponsione di un’anticipazione del TFR, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno, l'aumento si applica solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata dal datore di lavoro la quota di TFR maturata dai lavoratori dipendenti di un’azienda con più di 50 dipendenti, che non aderiscono alla previdenza complementare.
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