Il lavoratore dipendente, regolarmente citato quale teste in un giudizio, sia civile che penale, ha l’obbligo legale di presentarsi.
A fronte di tale obbligo sussiste il diritto per il prestatore di lavoro di assentarsi dal lavoro purché informi tempestivamente il proprio datore – al fine di permettergli di organizzare al meglio la propria attività in funzione dell’assenza - e fornisca, successivamente, idonea documentazione eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.
Ad ogni modo, anche in assenza di espressa previsione nel CCNL, il lavoratore può richiedere la documentazione giustificativa alla cancelleria del giudice.
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