Quello del Terzo settore, dall’emanazione del relativo Codice approvato con D.Lgs. n. 117/2017 in poi, è un argomento di crescente interesse ed attualità, visti anche i numerosi interventi normativi e di prassi intervenuti in materia.
Con la Nota n. 11379 di ieri 4 agosto 2022, il Ministero del lavoro rende pubblico il parere espresso lo scorso 5 luglio dal Consiglio nazionale del Terzo settore, investito della questione relativa alla nozione di “interesse sociale” in seguito ai numerosi quesiti giunti in tal senso al dicastero medesimo.
Vediamo i contenuti del parere.
La nozione di interesse generale, nelle sue tre modalità dell’interesse diffuso (riferito a categorie o gruppi di persone indeterminati ma individuabili per il proprio status), dell’interesse collettivo (riferito a categorie o gruppi omogenei e individuabili a priori) e dell’interesse sociale (che porta un beneficio sociale), può non coincidere con quella di interesse sociale e la presenza o meno di tale ultimo requisito è invece di fondamentale importanza.
Come noto, infatti, l’art. 5 del Codice del Terzo settore, perché una attività sia dichiarata di interesse generale richiede uno specifico elemento rinvenibile nel suo essere anche di interesse sociale ad esempio:
Rientrano in tale fattispecie le attività:
Le finalità educative e culturali sono da intendere in una ampia accezione da contestualizzare a contesti, luoghi e culture differenti tra loro, fermo restando che devono comunque svolgere la funzione sociale propria di ogni Ente di Terzo settore.
Sarà onere dell’ente richiamare in sede statutaria le finalità sopra illustrate.
Nell’ambito della ricerca scientifica è richiesto un particolare interesse sociale, non rinvenibile in qualunque scoperta dell’umanità ma solo in quelle che portano direttamente un beneficio sociale per la collettività con riferimento alla tutela dei principi costituzionali
In tal senso si segnalano:
Rientrano in questo ambito le attività di organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, il cui scopo sia far crescere la persona umana anche con presenza di personale qualificato.
Anche in questo caso le attività volte a raggiungere l’interesse sociale sono da rinvenire nei beneficiari o nelle modalità di erogazione delle stesse; a titolo esemplificativo si segnala:
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