Terzo Settore. Attività caritatevoli esenti dai sevizi di pagamento

Pubblicato il 10 novembre 2022

Diffuso il regolamento che identifica le attività caritatevoli tra quelle di interesse generale elencate dall’art. 5, Dlgs n. 117/2017, per fissare l'ambito di applicazione del regime di esclusione previsto per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica, in base all'articolo 2, comma 2, lettera n). Dlgs n. 11/2010.

Deroga ai servizi di pagamento interno

Il riferimento è al Dlgs n. 218/2017, di recepimento della direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. n), Dlgs n. 11/2010, la disciplina riguardante i servizi di pagamento nel mercato interno non si applica, tra l’altro, alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica.

NOTA BENE: E’ richiesto che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento sia effettuata mediante dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli Enti del Terzo Settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli.

Orbene, l’individuazione di tali attività è stata demandata al Ministro del lavoro, che vi ha provveduto con decreto n. 171 del 19 settembre 2022 – pubblicato nella G.U. n. 261 dell’8 novembre 2022.

Identificazione delle attività caritatevoli nel Terzo Settore

Quindi, sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:

Regime transitorio

Fino a che non sarà del tutto operativo il Runts, il predetto regime di esclusione trova applicazione, in via transitoria, anche alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, iscritti nei rispettivi registri.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy