Diffuso il regolamento che identifica le attività caritatevoli tra quelle di interesse generale elencate dall’art. 5, Dlgs n. 117/2017, per fissare l'ambito di applicazione del regime di esclusione previsto per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica, in base all'articolo 2, comma 2, lettera n). Dlgs n. 11/2010.
Il riferimento è al Dlgs n. 218/2017, di recepimento della direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. n), Dlgs n. 11/2010, la disciplina riguardante i servizi di pagamento nel mercato interno non si applica, tra l’altro, alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica.
NOTA BENE: E’ richiesto che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento sia effettuata mediante dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli Enti del Terzo Settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli.
Orbene, l’individuazione di tali attività è stata demandata al Ministro del lavoro, che vi ha provveduto con decreto n. 171 del 19 settembre 2022 – pubblicato nella G.U. n. 261 dell’8 novembre 2022.
Quindi, sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
Fino a che non sarà del tutto operativo il Runts, il predetto regime di esclusione trova applicazione, in via transitoria, anche alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, iscritti nei rispettivi registri.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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