Terzo settore, adeguamento dello statuto in scadenza

Pubblicato il 28 dicembre 2023

La riforma del Terzo settore e quella dello sport, quest'ultima entrata in vigore il 1° luglio 2023, hanno toccato in modo rilevante gli Enti del Terzo settore, anche per quanto riguarda l’adeguamento degli statuti. Infatti, questi devono essere adeguati alle nuove disposizioni, ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS o nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Se per quanto riguarda l’obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di uniformare alle nuove regole i propri statuti la data del 31 dicembre 2023 è stata spostata al 30 giugno 2024, per gli altri enti non è stato così.

Dunque è rimasta ferma la proroga al 31 dicembre 2023, dal precedente 31 dicembre 2022, disposta dal decreto legge n. 198/2022, convertito, (Milleproroghe 2023) del termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

Si tratta di un’opportunità che attiene soprattutto le ONLUS che intendono iscriversi nel RUNTS.

Rilevanza minore, invece, assume per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in quanto sono terminate le procedure di trasmigrazione nel RUNTS.

Ma la data del 31 dicembre 2023 è utile qualora i detti enti, volontariamente oppure su richiesta dell’ufficio del RUNTS, debbano provvedere ad adeguare lo statuto.

La possibilità offerta fino al 31 dicembre 2023 prevede che gli enti utilizzino le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per adeguare gli statuti alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017.

Dal 2024, le modifiche statutarie potranno essere deliberate con le modalità e i quorum previsti dai singoli enti o, in mancanza, dal codice civile.

E’ stato, poi, precisato - risoluzione n. 89/E/2019 - che se non si effettua la modifica entro il 31 dicembre 2023, non si avranno ripercussioni sulla qualifica di ONLUS, sulla successiva iscrizione nel RUNTS o sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali transitorie.

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