Terrorismo, i chiarimenti sulle pensioni ai superstiti

Pubblicato il 03 maggio 2006

L’Inps, con il messaggio 12009/06, fornisce nuovi chiarimenti sulle norme in favore delle vittime del terrorismo (L 206/04), distinguendo i soggetti in relazione alla diversa percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa riportata a seguito dell’evento terroristico:

 

- con meno dell’80% di invalidità permanente, viene precisato che l’incremento di 10 anni di anzianità contributiva viene riconosciuto sull’ultima gestione di iscrizione del lavoratore al momento dell’accesso alla pensione;

 

- con una invalidità permanente pari o superiore all’80%, i benefici della 206/04 devono essere applicati sia sulla quota a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia sulla quota a carico della gestione speciale degli autonomi (per ricostruire la pensione si dovrà utilizzare l’ultima retribuzione risultante nel Fpld e l’ultimo reddito risultante dalla gestione speciale).

 

Per ciò che concerne l’adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività, il criterio di perequazione stabilito dall’articolo 7 della suddetta legge si applica a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, cioè dal 26 agosto 2004. Pertanto, l’adeguamento della pensione dovrà essere effettuato a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo a tale data.

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