Territorialità delle prestazioni di servizi

Pubblicato il 01 dicembre 2009

Il recepimento in Italia della direttiva 2008/8/Ce (riforma pacchetto Iva), a mezzo di decreto legge, ha portato ad una sostanziale marginalizzazione di un principio a lungo tempo adottato non senza difficoltà per gli operatori. Dal prossimo 1° gennaio 2010, pertanto, il criterio del luogo di utilizzo, fondamentale nella definizione delle territorialità dei servizi, perderà peso tanto da interessare solamente i servizi di locazione a breve termine di autoveicoli (nei rapporti fra operatori economici). Nelle prestazioni rese a privati, invece, il principio del luogo di utilizzo resterà presente anche nel noleggio a lungo termine e nei servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffuzione.

Si ricorda che la modifica introdotta dal decreto produce un’autentica rivoluzione delle regole che da decenni disciplinano la territorialità nei rapporti fra soggetti passivi. Il luogo di tassazione di queste operazioni diventa quello dello stabilimento del committente, criterio che sostituisce la regola del domicilio del prestatore, a oggi in uso. Immutata, invece, la regola guida per i servizi resi ai privati, secondo la quale rimangono rilevanti nel luogo di stabilimento del prestatore.

Nei casi in cui questo principio è apparso dubbio, sono state introdotte le eccezioni basate sul luogo di utilizzo.

Riguardo al noleggio dei mezzi di trasporto è stata fatta la seguente distinzione:

- noleggio a breve termine (30 gg per le auto – 90 gg per le navi), luogo di messa a disposizione del bene;

- noleggio a lungo termine, applicazione dei nuovi criteri generali.

In tal modo viene preclusa l’opportunità di approfittare del regime di detrazione, e del conseguente rimborso dell’Iva, stipulando un contratto di noleggio a lungo termine in un Paese che consente la detraibilità del tributo ai propri soggetti d’imposta. Il soggetto passivo d’imposta italiano riceverà la fattura senza applicazione dell’Iva estera e dovrà rendersi debitore di quella italiana con il regime del reverse charge.

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