La Corte di Cassazione, sentenza 18854/2005, stabilisce che il fabbricato di una cooperativa utilizzato per trasformare e vendere prodotti agricoli paga l'Ici, poichè non può essere considerato strumentale all'attività agricola e, conseguentemente, di natura rurale se i terreni coltivati appartengono ai soci della stessa cooperativa.
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