Terreno affittato per la rotazione, l'agevolazione rimane
Pubblicato il 20 ottobre 2014
La Commissione tributaria provinciale di Foggia, con
sentenza n. 1905/01/2014 del 19 giugno 2014, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate e con cui erano state chieste maggiori imposte di registro a seguito della
revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della Legge n. 604/54 dopo che il ricorrente aveva
concesso in affitto, per un anno, il
terreno agricolo dallo stesso acquistato nell'ultimo quinquennio.
I giudici provinciali hanno, in particolare, ritenuto legittime le doglianze avanzate dal contribuente nell'impugnazione all'avviso di liquidazione, con riferimento al fatto che il
contratto di fitto per una sola annualità rilevava ai fini della normale
rotazione agraria, quale
pratica riconosciuta anche in sede di nuova formulazione della norma di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n.
228/2011 secondo cui “
non si incorre in decadenza anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali, volte a favorire l'impresa agricola”.