Terreni edificabili, Irap minima

Pubblicato il 19 novembre 2008 Con la risoluzione n. 445/E l’agenzia delle Entrate ha confermato la norma contenuta nell’articolo 1 della legge n. 244/07, che prevedeva la proroga dell’aliquota Irap nella misura originariamente prevista dell’1,9% anche per l’esercizio 2007. Il fatto che il corrispettivo derivante dalla cessione di un terreno edificabile, che genera ai fini delle imposte dirette un reddito diverso e quindi estraneo al campo di applicazione dell’Irap, sia assoggettato a tale imposta in misura minima è conseguenza dell’attività tipica del settore agricolo. Cioè, il campo di applicazione della norma riguarda tutti i soggetti che svolgono una attività agricola rientrante nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir. Si tratta delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Le imprese che rientrano nel reddito agrario determinano la base imponibile ai fini dell’Irap ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 446/97 sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Dunque, come anticipato dalla circolare n. 141/E/1998, si deve far riferimento ai dati risultanti dalla contabilità Iva. Per le imprese diverse da quelle sopra indicate, la cessione di terreni edificabili genera una plusvalenza straordinaria che non è soggetta ad Irap. Tuttavia, possono usufruire di tale esclusione anche le imprese agricole che rientrano nel reddito agrario che optano per la determinazione analitica della base imponibile ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 446/97. In conclusione, lo spartiacque per l’applicazione dell’Irap è rappresentato dall’Iva: per i contribuenti che rientrano nel reddito agrario, infatti, la cessione di un terreno edificabile è automaticamente soggetta a Irap quando l’operazione cade nella rete dell’Imposta sul valore aggiunto.
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