Nel messaggio n. 3007, pubblicato il 31 luglio 2020, l’INPS illustra gli aspetti relativi ai termini di decadenza per l’invio delle istanze di pagamento diretto da parte dell’Istituto dei trattamenti CIGD, CIGO e ASO, già illustrato nel messaggio 21 luglio 2020, n. 2901. I datori di lavoro che hanno presentato domanda di pagamento diretto dell’integrazione salariale in deroga richiedendo l’anticipo del 40%, devono trasmettere la domanda di concessione salariale entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa come, peraltro, illustrato dalla circolare 27 giugno 2020, n. 78. Il termine di invio delle richieste, inerenti i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Il datore di lavoro, mediante la presentazione del modello “SR 41” semplificato, deve comunicare all’INPS tutti i dati utili per consentire il pagamento dell’integrazione salariale. In particolare, tale modello deve essere presentato:
Si rammenta pertanto che, trascorsi tali termini il pagamento della prestazione e i relativi oneri rimangono a carico del datore di lavoro. La disciplina relativa al pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), secondo quanto stabilito dall’art. 22-quinquies, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
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