I giudici di Cassazione hanno ricordato il consolidato orientamento secondo cui il termine per integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili – cause, ossia, nelle quali sussiste un litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado, originario o successivo – è perentorio.
Detto termine non è prorogabile nemmeno sull’accordo delle parti e non è sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei confronti della quale doveva essere integrato il contraddittorio.
La relativa inosservanza va rilevata d’ufficio, anche nel caso di integrazione parziale dell’ordine di integrazione, di modo che la sua violazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Detti assunti sono stati ribaditi dalla Seconda sezione civile nella sentenza n. 2298 del 30 gennaio 2017.
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