Il Consiglio di Stato ha da ultimo fornito precisazioni in tema di decorrenza del termine per procedere con l’impugnazione degli atti di gara.
Questo nella sentenza n. 6251 del 20 settembre 2019, dove ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 120 del Codice del processo amministrativo e delle disposizioni attualmente vigenti, la stazione appaltante non è più obbligata, nella comunicazione d’ufficio dell’avvenuta aggiudicazione, ad esporre le ragioni di preferenza dell’offerta aggiudicata, ovvero, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura.
La comunicazione risulta in ogni caso necessaria, non potendo essere surrogata da altre forme di pubblicità legali (quali la pubblicazione all’albo pretorio del Comune ovvero sul profilo della committente e neppure la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europee).
Per quel che concerne la specifica questione dell’individuazione del momento dal quale decorre il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione conclusivo di una procedura di appalto pubblico qualora il soggetto leso dichiari di aver avuto conoscenza degli atti della procedura e dei relativi vizi solamente a seguito di accesso ai documenti, il Collegio amministrativo ha ricordato il contenuto dell’articolo 120 citato.
“Salvo quanto previsto dal comma 6bis” - si legge nel testo della disposizione - ”per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti dalla comunicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Posto quanto sopra ricordato in tema di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, il CDS ha precisato che restano comunque validi i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici.
Così:
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