Termine di 5 anni retroattivo in materia di acquisto di piccola proprietà contadina
Pubblicato il 01 febbraio 2011
Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n.
2060 del 28 gennaio 2011, hanno confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'impugnazione, per
jus superveniens, proposta da un contribuente contro un avviso di liquidazione notificatogli dall'Agenzia delle entrate e riguardante l'ammontare dell'imposta dovuta per l'acquisto di una piccola proprietà rurale.
Per i giudici di legittimità, la nuova disciplina che ha ridotto a 5 anni il termine entro il quale gli acquirenti che vogliano conservare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina non possono alienare il fondo è applicabile, retroattivamente, per espressa previsione normativa (articolo 11 del Decreto legislativo n. 228/2001), anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data della di entrata in vigore della norma stessa (30 giugno 2001).
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Naturalmente – si legge nel testo della decisione -
gli effetti retroattivi non incidono sulle fattispecie esaurite, devono però intendersi tali non tutte quelle in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia contestato l'esistenza di una causa di decadenza, ma soltanto quelle in cui il contribuente non abbia impugnato il relativo atto impositivo”.