La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è, regolarmente, idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile.
Questo ad esclusione di specifiche norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorano la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere.
Il principio richiamato è da ritenere valido anche per i procedimenti per cui si applica il novellato testo dell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione al codice del processo civile, introdotto dall'articolo 16 del Decreto legge n. 179/12, e non anche il nuovo testo dell'articolo 133 del codice processuale civile, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 90/14.
Difatti, va escluso che il nuovo tenore della suddetta norma di attuazione possa aver attribuito una efficacia così "stringente" alla comunicazione effettuata dal cancelliere a mezzo di Pec, tale da farla risultare come mera e propria notificazione.
È questo il principio di diritto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22486 depositata il 4 novembre 2016.
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