Telelavoratore residente all’estero: dove si tassa il reddito percepito

Pubblicato il 28 aprile 2021

L’Amministrazione Finanziaria fornisce le corrette indicazioni sul trattamento da applicare agli emolumenti erogati al lavoratore, dipendente di una società italiana, a cui è stata concessa la temporanea possibilità di svolgere la sua attività in telelavoro nello Stato di residenza (Regno Unito).  

Remunerazioni a residente estero: Convenzione contro le doppie imposizioni

Con risposta n. 296 del 27 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate, per dare la soluzione, richiama l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito secondo cui: le remunerazioni (salari, stipendi, ecc.) che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In questo caso, dette remunerazioni sono imponibili in questo altro Stato.

Quindi, i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, per la quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente: in tale ipotesi gli emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Ma sempre la Convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi erogati per un lavoro svolto nell'altro Stato, in presenza di tre condizioni: il lavoratore soggiorna nell'altro Stato non oltre 183 giorni, le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, la stessa retribuzione non è a carico di una stabile organizzazione con sede nell’altro Stato.

Esatto luogo dello svolgimento del lavoro: presenza fisica

A questo punto, sorge la necessità di individuare l’esatto luogo dell’attività lavorativa nel telelavoro: secondo il modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, va data importanza al luogo in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. A ciò si aggiunge che il reddito del dipendente non può essere assoggettato a imposizione nell'altro Stato contraente, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in detto Stato.

In conclusione, i redditi saranno tassati esclusivamente nel regno Unito anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in Italia; in tale Paese, i predetti emolumenti sono irrilevanti fiscalmente.

Infatti, il Regno Unito è il Paese in cui il telelavoratore è fisicamente presente e fiscalmente residente quando svolge la propria attività lavorativa.

La società italiana potrà applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, il regime di esenzione previsto dalla Convenzione Italia-Regno Unito, se il lavoratore presenta la richiesta documentazione attestante il possesso dei requisiti per beneficiare di tale regime.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Agidae. Ipotesi di accordo del 10/1/2025

20/01/2025

Periodo di comporto legato a indennità INAIL: legittimo per la Cassazione

20/01/2025

Servizi assistenziali Agidae. Rinnovo Ccnl

20/01/2025

Disabilità e invalidità: procedura più snella per accertamenti e revisioni INPS

20/01/2025

Rateizzazione fiscale 2025: guida operativa alle nuove regole, modalità e opportunità

20/01/2025

Novità valutarie, denaro contante sottoposto a verifica

20/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy