Telefonate in ufficio solo per sporadiche esigenze private

Pubblicato il 04 agosto 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n. 21165 del 20 maggio 2009, ha rigettato il ricorso presentato dal segretario amministrativo di un ospedale siciliano contro la sentenza con cui il Tribunale prima e la Corte d'appello poi lo avevano condannato per i reati di peculato continuato e di abuso di ufficio continuato in quanto, dall'apparecchio telefonico in dotazione presso l'ufficio al quale era preposto, aveva effettuato numerose telefonate di carattere privato, anche verso paesi esteri, per un importo complessivo di 2354,39 euro. L'uomo si era difeso sostenendo che l’utilizzazione a fini privati di un’utenza telefonica assegnata in uso "non comporta appropriazione di bene pubblico, ma dà luogo soltanto all’addebito alla p.a. delle somme corrispondenti all’entità della utilizzazione." Nel ricorso lo stesso sottolineava, altresì, che i giudici di merito non avevano considerato se le telefonate contestate potevano rientrare nella categoria di quelle fatte per occasionali esigenze private, per le quali esiste una deroga al generale divieto di uso personale del telefono di ufficio. Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali hanno sottolineato che, nel caso di specie, non si verteva in quella utilizzazione episodica ed economica del telefono, fatta per contingenti e rilevanti esigenze personali, tale da rendere la condotta inoffensiva. Dagli atti del giudizio emergeva, infatti, che il ricorrente si serviva sistematicamente dell’apparecchio per soddisfare la sua sfera ludica il tutto per una somma oltre i limiti.

Eleonora Pergolari
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