Si è tenuta ieri, giovedì 28 gennaio, la trentunesima edizione di Telefisco, il convegno de L’Esperto risponde, organizzata dal Sole 24Ore.
Per la prima volta, una edizione tutta online a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.
Sul “palco virtuale” di Telefisco 2021 un insieme di esperti, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, delle professioni e del mondo politico, che hanno risposto ad una serie di quesiti, tanti dei quali incentrati proprio sulle norme emanate a causa del Coronavirus.
Tra i temi affrontati, da segnalare soprattutto quelli legati alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e in materia di IVA, dalle disposizioni sul Superbonus alle misure agevolative previste per le imprese.
L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata soprattutto sul tema del Superbonus del 110% di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020.
Tra i chiarimenti resi, quello secondo il quale tra i soggetti beneficiari della maxi-detrazione del comma 9 del citato articolo 119 vi rientrano anche le cooperative sociali, che risultano iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, in quanto ONLUS di diritto.
Per quanto riguarda gli edifici composti da più unità immobiliari, possedute però da un unico proprietario persona fisica che non rappresentano dei condomini, questi sono ammessi al beneficio grazie alla modifica apportata al suddetto articolo 119 dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 66), che ricomprende nell’ambito applicativo dell’agevolazione gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Di conseguenza, se l’edificio è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se è interamente posseduto da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso, le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni non possono beneficiare del Superbonus al 110%.
Inoltre, se sulle parti comuni dei suddetti immobili vengono realizzati interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache dell’involucro dell’edificio, che interessano più del 25% della superficie disperdente lorda, il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio: nel caso di edificio con 4 unità immobiliari, il limite di spesa per questi interventi è di 160.000 euro.
Il tetto massimo delle spese ammesse è di 20.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se l’intervento “trainante” consiste nella sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.
Per potere beneficiare del Superbonus del 110%, l’Agenzia ha poi ribadito quanto già detto nella circolare n. 24/2020, circa il concetto di destinazione residenziale prevalente dell’edificio: pertanto, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio deve essere superiore al 50%.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa anche sul nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020, articolo 1, commi 1051 e seguenti.
In particolare, sono stati sollevati quesiti in ordine all’utilizzo in compensazione del credito in esame ed all’eventualità del mancato utilizzo della quota di credito d’imposta.
L’Agenzia ha precisato che, in analogia a quanto vale per le altre agevolazioni fiscali, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.
Inoltre, in caso di mancato utilizzo per incapienza, in tutto o in parte, della quota di 1/3 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
L’Agenzia, con un esempio, ha confermato che il contribuente, che ha realizzato una eccedenza quest’anno e che non l’ha utilizzata per incapienza, potrà utilizzare l’eccedenza aggiungendola alla quota di competenza del 2022.
Un’altra novità della Legge di bilancio 2021 su cui si è espressa l’Amministrazione finanziaria è quella che riguarda i cosiddetti lavoratori impatriati.
In particolare, si è chiarita la possibilità per i “vecchi” impatriati di optare per l’estensione di ulteriori 5 anni del regime di favore.
L’Agenzia ha sottolineato come l’estensione temporale del periodo agevolato non è gratuita, ma soggetta ad un onere stabilito dalla stessa Legge (pari al 10% o 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia “oggetto dell’agevolazione” relativi al “periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione").
Il dubbio riguardava proprio le modalità di computo del “prezzo” di ingresso per i lavoratori.
L’Agenzia ha chiarito che, se è verificata la presenza di determinati requisiti, quali l’esistenza di figli minorenni o l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, il lavoratore impatriato può estendere di ulteriori 5 anni il regime agevolato, dietro il pagamento di un “onere” a titolo di ingresso; e tale onere deve essere commisurato sull’intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato.
In altri termini, l’onere del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti dai lavoratori rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, nel periodo di imposta precedente a quello in cui si esercita l’opzione, deve essere calcolato sull’intero reddito complessivamente prodotto dal lavoratore impatriato e non sul 50% dello stesso.
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